Cosa prevede il Bonus abbattimento barriere architettoniche
La legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022) ha introdotto una nuova agevolazione, per la realizzazione di interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti.
Consiste in una detrazione d’imposta del 75% delle spese documentate sostenute nel periodo tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2025 e va ripartita tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo.
I contribuenti, che sostengono le spese, possono optare in luogo di utilizzo della detrazione spettante di un contributo sotto forma di sconto in fattura sul corrispettivo dovuto pari alla detrazione spettante.
Come ottenere il Bonus abbattimento barriere architettoniche e usufruire dello sconto in fattura 75%
Per poter ottenere il bonus è necessario scegliere serramenti in linea con i parametri tecnici previsti dalla legge per la rimozione di barriere architettoniche, attestati da un professionista abilitato. Recati presto i nostri uffici, potrai interfacciarti con i nostri esperti e scoprire tutti i dettagli che potranno farti accedere all’agevolazione.
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Che cosa prevede il bonus per l’eliminazione di barriere architettoniche?
La legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022) ha introdotto una nuova agevolazione, per la realizzazione di interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti. Prevista inizialmente solo per l’anno 2022, l’agevolazione è stata poi prorogata al 31 dicembre 2025 dalla legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023).
Consiste in una detrazione d’imposta del 75% delle spese documentate sostenute nel periodo tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2025 e va ripartita tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo.La detrazione deve essere calcolata su un importo complessivo non superiore a:
• 50.000 euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
• 40.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
• 30.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
Quali sono i requisiti?
Per usufruire dell’agevolazione gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236 del 14 giugno 1989 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche)
Chi ne può beneficiare?
• Proprietario, comproprietario o nudo proprietario dell’Immobile e/o titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione ecc);
• detentore in forza di un contratto di locazione o comodato regolarmente registrato prima dell’inizio dei lavori e in possesso di dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario;
• familiare convivente del possessore dell’immobile con il seguente rapporto di parentela (indicare se coniuge, convivente more uxorio, figlio, genitore ecc.);
• coniuge separato assegnatario della casa coniugale intestata all’altro coniuge;
• promissario acquirente dell’immobile oggetto dell’intervento immesso nel possesso che ha stipulato un contratto preliminare di vendita regolarmente registrato prima dell’inizio dei lavori.
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